1.Il caso
Ad un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139 di riforma (rectius: razionalizzazione) dell’imposta sulle successioni e donazioni e, con essa, della norma di esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter del Tusd, la recente Risposta ad interpello 27 ottobre 2025, n. 271 consente di contornare, tra questioni vecchie e nuove, il perimetro applicativo dell’agevolazione nell’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate.
Ed infatti l’interpello, nel confrontarsi con il presupposto oggettivo individuato dalla disposizione con riferimento al trasferimento di partecipazioni di una società di capitale – vale a dire l’acquisto o l’integrazione del controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. – tocca una pluralità di temi, quali la natura del diritto ceduto, l’acquisto in comproprietà delle partecipazioni, la titolarità di particolari diritti e, tra le righe, quello delle società holding.
Nel caso in esame una madre, titolare del 96,3% del capitale sociale di una holding industriale (che, come chiarito dalla contribuente, svolge l’attività di gestione della società Alfa e della controllata Beta e, per il tramite di quest’ultima, di altre società controllate indirettamente), intende donare la nuda proprietà della quota di maggioranza a favore dei figli in comunione tra loro in esenzione da imposta ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter. In particolare, il passaggio generazionale per come pianificato prevede la donazione in comproprietà tra loro e limitatamente al diritto di nuda proprietà del 95% delle partecipazioni della società di capitali, e il mantenimento in capo alla donante dell’usufrutto del pacchetto così trasferito, oltre alla piena proprietà della quota residua dell’1,3%.
Al fine di consentire ai figli di esercitare effettivamente i poteri di gestione pur in presenza del citato diritto di usufrutto, l’istante prospetta l’inserimento di una apposita convenzione nell’atto di donazione tesa a trasferire ai nudi proprietari lamaggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della società newco, garantendo così quel “controllo di diritto” (i.e. la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria) che la norma individua quale requisito essenziale per l’accesso all’esenzione.
Al contempo, lo statuto della società andrebbe a prevedere l’attribuzione alla madre di alcuni diritti particolari ex art. 2468, comma 3 c.c., quali il diritto di convocare l’assemblea dei soci, il potere di veto in alcune decisioni, oltre al il diritto a determinati utili. Nella prospettazione della contribuente tali diritti, non influenzando in modo diretto ed immediato l’attività sociale e le relative decisioni aziendali, non minerebbero l’effettività dell’esercizio del potere di gestione da parte dei figli e, dunque, la fruibilità dell’esenzione. L’Istante chiede, quindi, di verificare se ricorrano i requisiti necessari per l’applicazione dell’esenzione in parola alla donazione della nuda proprietà della quota di maggioranza della società che intende porre in essere a favore dei figli in comunione tra loro.
2.La soluzione dell’Agenzia (segue..)
L’Amministrazione finanziaria, muovendo da una disamina del cd. presupposto del controllo anche alla luce del novellato testo dell’art. 3, comma 4-ter Tusd, conclude per l’applicabilità della norma di esenzione al caso di specie.
Più in particolare, come si avrà modo di evidenziare anche oltre, l’Agenzia delle Entrate riporta alcuni passaggi della Relazione Illustrativa al d.lgs. n. 139 del 2024, primo tra tutti quello in cui il legislatore chiarisce che attraverso la modifica del comma 4-ter dell’articolo 3, sono definiti in modo più puntuale il «perimetro e le condizioni dell’agevolazione in relazione alle diverse tipologie di trasferimenti agevolati. La nuova formulazione, inoltre, indica in modo puntuale le ipotesi in cui l’agevolazione è subordinata alla prosecuzione dell’attività e quelle in cui è subordinata al mantenimento della posizione di controllo o della titolarità della quota».
A tal fine è stabilito che: nel caso di trasferimento di azienda o di ramo di essa, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di trasferimento di quote di società di persone, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità delle quote per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali, di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), Tuir, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa mantengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Con riferimento a detta ultima ipotesi, la norma prevede che non sono soggetti all’imposta di donazione i trasferimenti di partecipazioni mediante i quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 c.c. o integrato un controllo già esistente.
Così ricostruito il presupposto oggettivo da ascrivere al trasferimento di partecipazioni di società di capitali, l’Agenzia delle Entrate conclude per l’applicazione della norma di esenzione. Ed infatti, nel caso di specie, la donazione della nuda proprietà di una quota di maggioranza della società ai due figli, unitamente al trasferimento della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria tramite apposita convenzione nello stesso atto di donazione, integra il trasferimento del controllo della società così come normativamente definito in capo ai Figli, in comunione tra loro. In merito al trasferimento delle quote in regime di comproprietà, riprendendo quanto anche recentemente chiarito (Ris. 18 marzo 2024, n. 72), l’Amministrazione finanziaria non dubita che l’agevolazione in parola trovi applicazione a condizione che, ai sensi dell’articolo 2347 c.c., i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.
Né costituisce elemento ostativo all’applicazione dell’esenzione la circostanza che lo statuto della società preveda l’attribuzione al disponente di alcuni particolari diritti che non incidono sul controllo di diritto. Ed infatti, chiarisce l’Agenzia citando la giurisprudenza di legittimità, l’articolo 2359 c.c. «considera società controllate “le società in cui un’altra società dispone della maggioranza di voti esercitabili nell’assemblea ordinaria” […] trattasi dunque di una presunzione assoluta e quindi appare giuridicamente corretta la conclusione della Corte d’Appello che ha ritenuto ininfluente, ai fini che interessano, la particolare previsione dello Statuto circa le maggioranze richieste». (Cass., sez. V, 3 maggio 2017, n. 10726).
3..al confronto con i precedenti
La fattispecie in esame costituisce un paradigmatico esempio di come calibrando e coniugando tra loro diversi strumenti giuridici e la loro variabile fiscale il passaggio generazionale possa essere pianificato in completa neutralità.
Il primo “ingrediente” giuridico a tal fine introdotto dai contribuenti è il trasferimento della (sola) nuda proprietà della quota di maggioranza a favore dei figli.
Come si avrà modo di approfondire su questa Rivista, la scomposizione funzionale del diritto di proprietà di una partecipazione sociale in nuda proprietà e usufrutto garantisca sul piano degli effetti civilistici un passaggio generazionale modulato, graduale e non precipitoso.
Quanto al versante fiscale, all’indomani dell’entrata in vigore della disposizione, parte della dottrina dubitava che il trasferimento della nuda proprietà delle partecipazioni potesse accedere alla normativa in commento, poiché, come detto, l’esenzione è ancorata al fatto che ad essere trasferite siano partecipazioni che attribuiscano la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (G. ZIZZO, I trasferimenti di azienda e partecipazioni sociali per successione o donazione, in Corr. trib., 2007, 17, 1351).
La possibilità di modulare il diritto di voto tra usufruttuario o nudo proprietario (infatti, ai sensi dell’art. 2352, comma 1, c.c., il diritto di voto spetta all’usufruttuario “salvo convenzione contraria”), con conseguente attribuzione a quest’ultimo in maniera piena della facoltà di gestire, dirigere e controllare la realtà societaria suggeriva, tuttavia, una contraria e più morbida soluzione interpretativa.
Soluzione che deve ritenersi oggi certezza, a condizione che il controllo di diritto sia garantito per effetto di patti o clausole statutarie che attribuiscono al nudo proprietario la maggioranza delle deliberazioni ordinarie. (CTR Lazio Roma, sez. XVI, 22 gennaio 2019, n. 186; Ris. 7 febbraio 2020, nn. 37 e 38).
Se dunque il trasferimento della nuda proprietà in comunione tra i beneficiari di una partecipazione di controllo accompagnata da apposita convenzione può costituire una valida tecnica di pianificazione patrimoniale, occorre rammentare che la già citata prassi amministrativa ritiene, in maniera restrittiva e non del tutto condivisibile, che il venir meno della comunione prima del decorso dei cinque anni dal trasferimento delle quote comporterebbe la perdita del requisito del controllo e, dunque, la decadenza dal beneficio, con le note e onerose conseguenze (Ris. n. 38/2020). Il che impone, naturalmente, una attenta valutazione in sede di pianificazione, trasformando potenzialmente il trasferimento in esenzione in una “gabbia d’oro” per il comunista che intenda abbandonare la comunione nei cinque anni.
La modulazione del passaggio generazionale può passare anche, come nel caso di specie, dalla previsione di particolari diritti statutari ex art. 2468, comma 3, c.c.., così da consentire all’imprenditore di prima generazione di accompagnare la seconda nelle prime fasi del nuovo corso. Si tratta, nel caso di specie, del diritto di convocare l’assemblea, del potere di veto su alcune decisioni e di un diritto attinente all’utile, ma le considerazioni elaborate dall’Amministrazione Finanziaria dovrebbero potersi applicare a spettro ampio. Ed infatti, l’Agenzia, pare qui superare l’approccio sostanzialistico altrove adottato (CGT I grado Perugia, 24 marzo 2025, n. 199; Ris. 1° febbraio 2023, n. 185) e teso a verificare caso per caso la natura del diritto particolare e la sua attitudine ad influire anche indirettamente sulla direzione dell’impresa, preferendo una lettura formale del requisito del controllo. In altre parole, i diritti particolari che non riducono la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria dai beneficiari, resteranno fiscalmente neutri rispetto al requisito dell’esenzione. Ne è conferma il richiamo alla sentenza della Cassazione n. 10726/2017, emanata in materia non fiscale, che, come anticipato, in ordine alla nozione di “controllo” introduce una vera e propria presunzione assoluta. Alcuna rilevanza assume, in altre parole, il fatto che lo statuto societario contenga clausole in tema di governance che alterino i rapporti di forza aritmeticamente derivanti dall’entità delle quote di partecipazione dei singoli soci.
4.Riflessioni conclusive
L’Agenzia, infine, non riserva alcuna esplicita considerazione al fatto che l’istante ha esplicitato che la società oggetto di donazione è una holding industriale.
Ed è sicuramento questo il profilo di maggior interesse.
Come noto, l’Amministrazione finanziaria e una certa giurisprudenza erano giunte a negare (in spregio alla lettera della norma) l’agevolazione in parola alle società holding e di cd. mero godimento, ovverossia, per usare le parole della prassi amministrativa, a quei trasferimenti che non consentissero al beneficiario di detenere il controllo, seppur indiretto, dell’azienda familiare, «intesa quale realtà imprenditoriale produttiva meritevole di essere tutelata anche nella fase del suo passaggio generazionale» (Cass., sez. V, 28 febbraio 2023, n. 6082; nella giurisprudenza di merito CGT Alessandria, 23 ottobre 2023, n. 445; nella prassi Ris. 25 agosto 2021, n. 552). Peraltro, per le holding che, come nel caso di specie, detenessero solamente partecipazioni in società controllate, l’Agenzia riteneva necessario adottare la necessità un approccio look-through, verificando l’operatività “a cascata”.
Questa impostazione, fortemente criticata in dottrina (T. TASSANI., Trasferimento di partecipazioni ed esercizio effettivo dell’impresa: storia di un disorientamento interpretativo, in GT – Rivista di giurisprudenza tributaria, 2023, 7, 598), pareva a chi scrive già marginalizzata dal recente intervento del legislatore, ma l’assenza di successive indicazioni della prassi destava ancora qualche timore tra gli operatori.
Calato nel complessivo tenore della Risposta ad Interpello questo silenzio sembrerebbe interpretabile come definitivo superamento del vecchio “tabù” delle holding pure.
Ed infatti, come evidenziato, l’Amministrazione riporta i passaggi della Relazione Illustrativa di accompagnamento alla recente riforma fiscale in cui si dà atto che il legislatore ha isolato, meglio specificandole, le tre distinte fattispecie oggetto dell’esenzione e i relativi presupposti oggettivi. E tra essi non vi è quello dell’operatività.
Al contempo, si è visto, l’Agenzia ha preferito la soluzione letterale con riferimento al tema dei diritti particolari (A. BUSANI, Holding, passaggio del controllo senza imposta di donazione, Il Sole 24 Ore, 20 novembre 2025). Sembra, cioè, che la risposa sia preordinata nella sua interezza, a dare rilievo al fatto che l’applicazione della norma in materia di non soggezione a imposta di donazione dipende esclusivamente dal fatto che la donazione abbia a oggetto una quota di partecipazione dalla quale deriva al donatario il controllo della società, senza che sia rilevante alcun altro elemento.
BIBLIOGRAFIA
C. BENZI – T. TASSANI, La “nuova” agevolazione per i passaggi generazionali di partecipazioni e aziende, Rivista del Notariato, 2025, 2, 453
A. BUSANI, Holding, passaggio del controllo senza imposta di donazione, Il Sole 24 Ore, 20 novembre 2025
T. TASSANI., Trasferimento di partecipazioni ed esercizio effettivo dell’impresa: storia di un disorientamento interpretativo, in GT – Rivista di giurisprudenza tributaria, 2023, 7, 598
G. ZIZZO, I trasferimenti di azienda e partecipazioni sociali per successione o donazione, in Corr. trib., 2007, 17, 1351


