La recente riforma fiscale, di cui al D.lgs. 18 settembre 2024 n. 139, ha introdotto importanti novità in materia di tassazione indiretta dei trust affermando espressamente l’applicabilità, a questi ultimi, dell’imposta sulle successioni e donazioni. In passato, a partire dall’anno 2006, a seguito della reintroduzione del tributo successorio e donativo, il Legislatore ne aveva prevista l’applicazione anche agli atti di trasferimento a titolo gratuito ed alla costituzione di vincoli di destinazione cui erano ricondotti i trust. A tal riguardo, emergeva la questione circa la corretta individuazione del momento impositivo ovvero se l’imposta dovesse trovare applicazione “in entrata”, all’apporto dei beni in trust ovvero, “in uscita”, nel momento di effettiva distribuzione degli assets in trust ai beneficiari. Sul punto, attraverso le due circolari del 6 agosto 2007, n. 48/E, e del 22 gennaio 2008, n. 3/E, l’Agenzia delle Entrate si era espressa a favore della prima tesi (Giuseppe Marino, Commento alla normativa: Il Trust e la Riforma del TUSD: tra conferme e novità, in Rivista Notariato n. 6, 2024, p. 673). Dello stesso avviso, anche la Suprema Corte che aveva dapprima avallato tale impostazione per poi mutare il suo orientamento a favore di una nuova prospettiva, quella della tassazione in uscita, poi recepita anche dall’Amministrazione finanziaria, da ultimo, nella circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022. A onore del vero, la Corte ha ritenuto che il mero apporto di beni in trust, non dando luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, rappresenta un atto fiscalmente neutro, non espressivo di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. e pertanto soggetto alla sola imposta di registro in misura fissa (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 15/04/2024, n. 10076). Ciò premesso, il D.lgs. n. 139 del 2024 ha ridisegnato l’oggetto del tributo in quanto, all’art. 1 comma 1 del TUSD, si evince come l’imposta sulle successioni e donazioni sia stata estesa ai trasferimenti di beni e diritti non solo per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, ma anche laddove derivanti da trust e altri vincoli di destinazione (con conseguente applicazione delle aliquote e franchigie relative al rapporto di coniugio nonché di parentela esistenti tra disponente e beneficiario al momento del trasferimento di beni e diritti a favore di quest’ultimo). Inoltre, attraverso l’introduzione del nuovo art. 4-bis, comma 1 del TUSD, il legislatore ha elevato a regime ordinario il principio della tassazione “in uscita”, punto di incontro tra i predetti concordi orientamenti, espressione tanto della Suprema Corte quanto dell’Agenzia delle Entrate (Cecilia Benzi, La riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni: prime note teorico-pratiche, in Rivista Famiglia e Diritto, 2025, p. 72-73). Se dunque la tassazione in uscita costituisce ad oggi “la regola”, la riforma ha tuttavia riconosciuto, all’art. 4-bis, comma 3 del TUSD, la possibilità per il disponente (ovvero per il trustee, nel caso di trust testamentario) di optare per la cosiddetta tassazione “in entrata”. In tale ipotesi, invero, il disponente può scegliere di corrispondere l’imposta in occasione di ciascun apporto di beni e diritti (in caso di trust testamentario, invece, tale facoltà è concessa al trustee all’apertura della successione), escludendosi l’ipotesi di una doppia tassazione in uscita, alla condizione che i beneficiari finali appartengano alla stessa categoria (ex artt. 7, 56 del TUSD) di quelli per i quali è stata assolto il tributo in via anticipata. Sul punto, si precisa che è stato eliminato ogni riferimento al concetto di beneficiario individuato poiché, tale circostanza, avrebbe limitato fortemente l’operatività del nuovo regime opzionale dovendo, i beneficiari finali, coincidere pedissequamente con quelli indicati nell’atto istitutivo (Thomas Tassani, Prime note sul D.lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di trust, in Consiglio Nazionale del Notariato, 2024, p. 6). Laddove, invece, non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l’imposta verrà calcolata sulla base dell’aliquota più elevata, senza poter beneficiare delle franchigie di cui agli articoli precedenti e con applicazione del regime ordinario (in uscita) di cui ai primi due commi dell’art. 4-bis del TUSD. Tuttavia, potrebbe altresì verificarsi il caso di trasferimento a favore di un beneficiario appartenente a diversa categoria ma per il quale è stata assolta, in entrata, una imposta maggiore di quella poi risultata effettivamente dovuta (si pensi all’ipotesi in cui venga trasferito ad un discendente del disponente, il patrimonio che si era ipotizzato attribuire al fratello dello stesso). In tale circostanza, il beneficiario non sarà tenuto all’assolvimento di alcuna imposta. Da quanto suesposto, si comprende come i due regimi di tassazione (in entrata e in uscita) previsti dall’art. 4-bis del TUSD, presentino rilevanti differenze. Come detto, diversamente da quanto accade nel regime ordinario (tassazione in uscita), dove il presupposto impositivo trova legittimazione nell’effettivo arricchimento gratuito dei beneficiari, in quello opzionale (tassazione in entrata), l’applicazione dell’imposta trova invece fondamento nel potenziale arricchimento gratuito dei beneficiari (che potrebbero non trarre mai alcun beneficio dal trust). Si pensi poi al soggetto tenuto al pagamento dell’imposta che, nel caso di opzione in entrata, risulta dovuta dal disponente (o trustee, nel caso di trust testamentario) e non dai beneficiari, come invece accade nel regime ordinario (Andrea Vasapolli, Introduzione al regime di “tassazione all’entrata” dei trust, in Modulo24 Wealth Planning, 2024, p. 11-12). Al netto delle differenze sopra evidenziate, le ragioni che potrebbero orientare la scelta circa i regimi di tassazione di cui alle considerazioni precedenti sono molteplici ma risulta evidente come, nel caso della tassazione in ingresso, il contribuente possa, nel rispetto delle condizioni sinora esposte, anticipare e cristallizzare il pagamento dell’imposta definendo con certezza il carico fiscale, scongiurando potenziali futuri aggravi impositivi. A onore del vero, appare altresì chiaro l’interesse dell’Erario a conseguire, nell’immediato, un beneficio fiscale rilevante, dato dal tempestivo incasso dell’imposta al momento dell’apporto dei beni e diritti in trust. A tal proposito, si rappresenta che, qualora si optasse per il regime opzionale, la corresponsione dell’imposta in via anticipata non attribuisce al disponente (ovvero al trustee, nel caso di trust testamentario) alcun diritto di rimborso del tributo già versato (si pensi al caso della diminuzione di valore del trust fund al momento della sua attribuzione ai beneficiari). In altri termini, con il regime opzionale, a fronte di una più certa pianificazione fiscale si corre tuttavia il rischio di assolvere una imposta che avrebbe potuto, in futuro, non essere dovuta. Invero, si pensi al caso della anticipata cessazione del trust per impossibilità nel raggiungimento dello scopo ovvero per premorienza di tutti i beneficiari (Thomas Tassani, Prime note sul D.lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di trust, in Consiglio Nazionale del Notariato, 2024, p. 6-7). Non da ultimo, il D.lgs. n. 139 del 2024 ha introdotto il principio di autoliquidazione dell’imposta sulle successioni che vede, in caso di trust testamentario, l’obbligo per il trustee di presentare la dichiarazione di successione ex art. 28, comma 2 del TUSD, entro dodici mesi dalla data in cui il medesimo ha avuto notizia legale della nomina. Infine, con riferimento alla territorialità del trust, il nuovo comma 2-bis, art. 2, TUSD, reputa irrilevante la residenza tanto del trustee quanto dei beneficiari, ritenendo determinante quella del disponente al momento della separazione patrimoniale. Trattasi, invero, della cosiddetta “territorialità in entrata” che lega la territorialità dell’imposta alla residenza del disponente nel momento dello spossessamento dei beni e diritti in trust. Sebbene tale regola appaia inequivocabile nel caso di settlor residente in Italia (ogni attribuzione a favore dei beneficiari sarà soggetta a tributo), si ritiene parimenti operante anche in caso di disponente non residente (con assolvimento dell’imposta limitatamente ai beni e diritti esistenti sul territorio dello Stato al momento dell’apporto in trust), risultando funzionale al nuovo regime opzionale (tassazione in entrata) che presuppone la già accertata debenza dell’imposta al momento dell’opzione (ovvero della separazione patrimoniale) che, diversamente, risulterebbe sostanzialmente preclusa (Trust e regole di territorialità, STEP Italy Position Paper, 2025, p. 3-4-5). Alla luce di quanto sinora delineato, la riforma fiscale, confermando il regime ordinario di tassazione dei trust (in uscita) e introducendone uno opzionale (in entrata), ha contribuito a dare maggiore riconoscimento e certezza all’istituto, tanto a beneficio degli operatori del diritto quanto a tutti coloro che reputano, il trust, un valido ed efficace strumento di pianificazione patrimoniale.
Bibliografia
- Benzi Cecilia, La riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni: prime note teorico-pratiche, in Rivista Famiglia e Diritto, 2025;
- Trust e regole di territorialità, STEP Italy Position Paper, 2025;
- Marino Giuseppe, Il Trust e la Riforma del TUSD: tra conferme e novità, in Rivista Notariato, 2024;
- Tassani Thomas, Prime note sul D.lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di trust, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studio 99-2024T, 2024;
- Vasapolli Andrea, Introduzione al regime di “tassazione all’entrata” dei trust, in Modulo24 Wealth Planning, 2024.


