Premesse
Con la risposta n. 454 del 7 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime di esenzione di cui all’ art. 5, co. 5 D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, recante “Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati” e riservato dalla legge ai soggetti non residenti individuati dall’art. 6, co. 1 D.lgs. 1° aprile 1996 n. 239. Il regime di esenzione previsto dall’art. 5, co. 5, D.lgs. 461/1997 è relativo agli interessi, ai premi e agli altri frutti derivanti dalle obbligazioni e titoli similari che sarebbero normalmente assoggettati ad imposta sostituiva alla fonte alla stregua di redditi di capitale – o eventualmente, alla stregua di redditi diversi di natura finanziaria – e considerati irrilevanti ai fini IRPEF. Tra i soggetti esenti rientrano – in base al combinato disposto dall’art. 5, co. 5, D.lgs. 461/1997 con dell’art. 6, co.1, D.lgs. 239/1996 – sia gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali (art. 6, co. 1 lett. a), D.lgs. D.lgs. 239/1996) che gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti nei Paesi di cui al primo periodo (art. 6, co. 1 lett. b), D.lgs. D.lgs. 239/1996). Per poter beneficiare dell’esenzione, la normativa presuppone che i soggetti non residenti in Italia debbano risedere in un Paese estero che consenta un adeguato scambio di informazioni con l’Italia (cd. Paesi white listed) di cui al D.M. 4 settembre 1996 (white list). La risposta n. 454/2023 nasce in particolare dall’interpello di società di cartolarizzazione – nella veste di Istante – costituita ai sensi della Legge 10 agosto 1915 e della Legge 22 marzo 2004 (i.e. Legge sulla Cartolarizzazione) e residente fiscalmente nello Stato del Lussemburgo. Giacché l’Istante intende investire in Italia in obbligazioni o altri titoli assimilati (cd. “Notes”, ovvero titoli obbligazionari a breve termine) emesse da società italiane ed in seguito depositate, indirettamente o direttamente, presso istituti bancari di “secondo livello”, il quesito posto all’Ente Impositore verte sull’applicabilità, nel caso prospettato dall’Istante, del regime fiscale di esenzione di cui all’ art. 5, co. 5, D.lgs. 461/1997. In particolare, l’interpello riguarda la possibile esenzione delle plusvalenze percepite dalla società di cartolarizzazione in conseguenza dell’emissione dalle Notes oggetto di investimento in Italia, e conseguentemente, la riconducibilità dell’Istante al novero degli investitori istituzionali esteri di cui all’art. 6, co. 1, lett. b), D.lgs. 239/1996. L’Istante sottolinea l’assenza, nel Lussemburgo, di previsioni agevolative per le società di cartolarizzazione, le quali in relazione a redditi similari scontano nel Paese di costituzione oltre alle imposte sui redditi, anche l’imposta commerciale comunale e l’imposta patrimoniale rispettivamente nelle misure del 17%, 6,75% e dello 0,5%.
Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria
In Italia la normativa guida, sia in materia di imposizione sui redditi di capitale che sui redditi diversi di natura finanziaria, è rinvenibile nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi. In particolare, gli articoli n. 44 e n. 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR), delineano rispettivamente le due categorie dei redditi di capitale (in cui sono ricompresi i dividendi, gli interessi e gli altri proventi di natura finanziaria) e dei redditi diversi di natura finanziaria (cd. capital gain, che derivano dalla cessione di partecipazioni in società di capitali e di persone). A tale categoria di redditi, come noto, è applicabile il principio di cassa ed essi rilevano nella determinazione del reddito complessivo solo al momento della loro effettiva percezione, con consequenziale assoggettamento ad imposta sostituiva. L’onere di operare la “ritenuta” dell’imposta graverà poi su soggetti differenti, a seconda del regime fiscale applicabile al caso concreto, che potrà essere il regime della dichiarazione, il regime del risparmio amministrato oppure il regime del risparmio gestito.
L’imposta sostitutiva de quo si applica sia ai titoli obbligazionari quotati emessi da grandi emittenti sia ai titoli pubblici e cartolarizzati ed include nel novero dei soggetti passivi, potenzialmente, sia le persone fisiche che alcune tipologie di società – con alcune eccezioni, tra cui i soggetti indicati all’art. 6, co. 1, D.lgs. 239/ 1996.
Società di cartolarizzazione e prassi del Fisco
A titolo di premessa occorre chiarire che l’Agenzia delle Entrate, nell’argomentare la risposta ad interpello in oggetto, ha ripreso una fattispecie per molti versi simile già precedentemente portata all’attenzione del Fisco, e rispetto alla quale l’Ente Impositore si era pronunciato attraverso la Ris. 9 novembre 2022, n. 556.
L’Istante, nel più risalente documento di prassi cui ci si riferisce, era una società di cartolarizzazione irlandese costituita nella forma di Designated Activity Company – struttura societaria equiparabile all’italica Società a Responsabilità Limitata – operante quale veicolo di cartolarizzazione ai sensi della normativa del Paese di costituzione mediante acquisto, gestione, detenzione, alienazione e commercio di attività finanziarie.
In realtà, con riferimento alla fattispecie in esame, è stata negata da parte del Fisco la riconducibilità della società di cartolarizzazione alla categoria degli investitori istituzionali esteri (cui, come noto, appartengono i soggetti che investono risorse finanziarie per conto di altri).
Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha anche evidenziato che, stante attività societaria svolta (ndr. di qualifying company), l’Istante fosse già soggetta al regime tributario previsto dalla Section 110 del TCA irlandese nel Paese di costituzione.
Di conseguenza la società, pur non rientrando nella categoria di cui all’art. 6, co. 1, lett. b), D.lgs. 239/1996 è stata ricondotta alla categoria di cui al primo periodo del medesimo articolo e pertanto, esente da imposta sostitutiva in Italia.
Incidenza del regime fiscale estero sulla tassazione sui proventi finanziari in Italia
Tornando alla risposta n. 454/2023, il Fisco pare sottolineare il legame intrinseco tra l’elemento territoriale e l’aspetto fiscale, giacché l’esenzione di cui all’art. 5, co. 5, D.lgs. 461/1997 è riservata unicamente ai soggetti esteri residenti nei Paesi di cui al D.M. 4 settembre del 1996 e successive modificazioni (cd. white list) ed ai soggetti comunque costituiti in Paesi e territori white listed. Tali Paesi, in quanto caratterizzati da un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, presenterebbero anche maggiori garanzie dal punto di vista fiscale.
È dunque legata ad un presupposto di territorialità, ma ancor più di trasparenza, la concessione dell’esenzione de quo alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, co. 1, D.lgs. 239/1996. Peraltro, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate, la nozione di “investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria” di cui alla lettera b) è stata introdotta successivamente dall’art. 10, Dl. 25 settembre 2001 n. 350. Come chiarito dalla Circolare 1° marzo 2022, n. 23/E, trattasi di un novum legislativo di rilievo che ha voluto porre rimedio alle precedenti incongruenze in relazione alle agevolazioni de quo, che attualmente vengono concesse indipendentemente dalla veste giuridica e dal trattamento tributario cui sono assoggettati i redditi percepiti dai relativi enti nel Paese di costituzione, purché questi ultimi svolgano attività di effettuazione e gestione di investimenti per conto proprio o di terzi.
Conclusioni: un caso di esenzione da imposta sostitutiva sulle plusvalenze finanziarie
In conclusione, ponendosi in linea con i precedenti orientamenti, l’Agenzia delle Entrate ha avvalorato l’applicabilità del regime di esenzione, di cui all’art. 5, co. 5, D.Lgs. 461/1997, agli investitori istituzionali esteri rientranti nelle categorie di cui all’art. 6, c.1., D.Lgs 239/1996. In particolare, le società di cartolarizzazione già soggetti passivi d’imposta nello Stato di costituzione si ritiene possano essere assimilate, quanto a trattamento fiscale, ai soggetti di cui al primo periodo dell’art. 6, co.1, D.Lgs 239/1996. Fiscalmente ed ai sensi dell’art. 5, co. 5, D.lgs. 461/1997, in Italia ciò comporta l’esenzione da imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate a seguito della distribuzione di Notes.


