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Fiducia e Segregazione Patrimoniale

Azione revocatoria e trust c.d. familiare: ai fini dell’integrazione del litisconsorzio rileva la gratuità o meno dell’atto di dotazione dei beni in trust

Ultimo aggiornamento: 15 Febbraio 2026 12:09
Guido Comporti
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1.Il principio di diritto

Nel caso di azione revocatoria avente ad oggetto i beni conferiti in trust, i beneficiari non titolari di diritti attuali su detti beni non sono legittimati passivi e litisconsorti necessari del giudizio, spettando invece la legittimazione, oltre che al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.

Come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. III, 6 ottobre 2025, n. 26858), l’interesse alla corretta amministrazione del patrimonio conferito in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari. Pertanto, ai fini processuali, non è causa di illegittimità la mancata integrazione del necessario contraddittorio nei confronti di tutti i beneficiari del trust da parte del giudice di merito.

2.Il caso e la normativa applicabile

La pronuncia in commento origina da un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. esperita da un istituto bancario al fine di vedere riconosciuta l’inefficacia di un trasferimento immobiliare effettuato da un soggetto alla allora moglie, nonché del successivo atto di conferimento da parte di questa dell’immobile in trust.

Alla base, la posizione debitoria del soggetto disponente nei confronti dell’istituto bancario, in quanto fideiussore di una società poi fallita, debitrice principale della banca.

I giudici di prime cure hanno accolto la domanda revocatoria limitatamente all’originario trasferimento immobiliare dal soggetto debitore alla sua allora moglie, rigettando la revoca pauliana del successivo conferimento di detto immobile nel trust.

Tale rigetto, come argomentato dalla corte di merito, non pregiudicava infatti la possibilità per la banca creditrice di espropriare comunque l’immobile conferito in trust dalla allora consorte, quale terza acquirente in forza di atto revocato per frode ai sensi dell’art. 602 c.p.c., applicabile alle fattispecie di beni gravati da pegno o da ipoteca per debito altrui o beni la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, come nel caso di specie.

2.1 L’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

La c.d. revoca pauliana è una azione volta a tutelare i diritti del creditore, il quale può, a determinate condizioni, domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti dispositivi del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.

Più che alla tutela dell’esecuzione in forma specifica delle obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, quindi, l’azione revocatoria mira a conservare il patrimonio del debitore nella sua integrità, quale generale garanzia per il creditore.

Specifica condizione per l’esercizio di tale azione è innanzi tutto l’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, come avvenuto nel caso di specie, laddove il soggetto disponente era, come detto, fideiussore di una società poi fallita, debitrice originaria della banca.

Inoltre, la disposizione patrimoniale deve arrecare un danno effettivo, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del suo compimento. Tale atto traslativo, infine, deve essere compiuto con la consapevolezza che così facendo si riduce la consistenza delle garanzie spettanti al creditore (c.d. scientia damni).

2.2 Il trust c.d. familiare

Nel caso di specie l’istituto del trust rileva nella sua dimensione c.d. familiare, quando cioè è stato «istituito con finalità di assistenza o in vista della successione», secondo la definizione di cui alla Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022.

In realtà, il trust è uno strumento che consente di perseguire numerose esigenze che di volta in volta possono sorgere con riferimento alle dinamiche familiari, potendo riguardare ad esempio la costituzione di una dote, le convenzioni matrimoniali, il regime patrimoniale, il fondo patrimoniale, la famiglia di fatto, la tutela di minori o la crisi coniugale. Ciò dimostra la grande duttilità di questo istituto, in grado di adattarsi alle specifiche finalità di volta in volta rilevanti.

Al di là dei vari tipi sopra richiamati, ciò che rileva è che, a livello generale, nei trust c.d. familiari l’atto di dotazione dei beni in trust non avviene a titolo oneroso. Ciò in quanto l’istituzione di trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge. Al riguardo, la Corte di Cassazione riconosce come questo sia infatti l’unico caso in cui ciò che rileva come elemento costitutivo della fattispecie è lo stato soggettivo del terzo.

3. Confronto con precedenti giurisprudenziali

Da quanto sopra premesso, derivano rilevanti conseguenze dal punto di vista processuale nel caso di azione pauliana, soprattutto sotto il profilo della legittimazione passiva e del litisconsorzio necessario.

Come visto, infatti, la pronuncia in commento si pone nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte, ai sensi della quale nell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto l’atto di dotazione di un bene in trust il beneficiario può essere litisconsorte necessario soltanto nel caso in cui tale atto sia stato posto in essere a titolo oneroso e non anche quando si tratti di un trust di famiglia. 

Dal momento che, come detto, l’istituzione di trust familiare configura – ai fini della revocatoria ordinaria – un atto a titolo gratuito, non trova contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti (Cass., sez. III, 3 agosto 2017, n. 19376). In altre parole, onerosità e gratuità vanno valutate in relazione all’interesse che qualifica il rapporto di trust (si veda in tal senso Cass. sez. III, 2019, n. 9320).

Come più volte ribadito, infatti, il negozio istitutivo di un trust, per considerarsi a titolo oneroso, deve essere posto in adempimento di un obbligo e dietro pagamento di un corrispettivo. È questo il caso, ad esempio, del c.d. trust di garanzia, istituito per tutelare l’interesse di uno o più creditori del disponente.

Solo in questo ultimo caso, i beneficiari saranno titolari di autonome posizioni di diritto soggettivo e, pertanto, legittimati passivi e litisconsorti necessari nell’eventuale giudizio revocatorio.

Con specifico riferimento all’azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, inoltre, la Suprema Corte aveva già chiarito che l’acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre fare riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. Pertanto, prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l’atto di donazione successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all’azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della scientia damni, cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore, e – trattandosi di atto non oneroso – senza che risulti neppure la consapevolezza del terzo (Cass., sez. II, 19 ottobre 2006, n. 22465).

Nel caso di specie, la scientia damni veniva ritenuta sussistente in capo ai ricorrenti dal momento che l’iniziale trasferimento dal debitore alla allora moglie è stato effettuato pochi mesi prima della notifica del decreto ingiuntivo da parte della banca creditrice e non era stato altresì provata alcuna capacità residua utile del patrimonio a garanzia del credito. La successiva separazione tra i coniugi è stata omologata a distanza di anni dal conferimento dell’immobile in trust, in cui questi si specificavano in regime di comunione di beni, lasciando trasparire una circolazione in ambito familiare delle informazioni patrimoniali rilevanti per la famiglia.

4. Brevi considerazioni conclusive e applicative

Dalla disamina giurisprudenziale di cui sopra, può dirsi consolidato l’indirizzo secondo cui l’interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall’atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee.

Pertanto, deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell’azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi (in termini analoghi, anche Cass., sez. III, n. 19376/2017).

Come ribadito nella sentenza in commento, l’estensione del litisconsorzio necessario altro non è che la proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie, per cui il beneficiario potrà essere litisconsorte necessario solo nel caso in cui l’atto di dotazione di un bene in trust sia stato posto in essere a titolo oneroso.

Ciò, come detto, è da escludersi a priori nel caso di trust aventi scopi familiari, rappresentando questi l’unica ipotesi in cui lo stato soggettivo del terzo rileva quale elemento costitutivo della fattispecie.

Pertanto, la revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso.

BIBLIOGRAFIA

M. LUPOI – T. TASSANI (a cura di), Commentario alla Circolare 34/E, Milano, Wolters Kluwer, 2023

F. ROTA – G. BIASINI, Il Trust e gli istituti affini in Italia. Pianificazione patrimoniale e passaggio generazionale, Milano, Giuffrè, 2023  

Cass., sez. III, 6 ottobre 2025, n.26858 in Italgiure.giustizia.it/sncass/ (Banca dati ad accesso pubblico)Download

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DiGuido Comporti
Avvocato e Dottore di ricerca in diritto tributario
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