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Lettura: Realizzo controllato e stratificazione fiscale delle partecipazioni conferite
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Home » Blog » Realizzo controllato e stratificazione fiscale delle partecipazioni conferite
Fiscalità d'impresa

Realizzo controllato e stratificazione fiscale delle partecipazioni conferite

Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026 7:39
Antonio Sibilia
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1. Il caso

Con la risposta ad interpello n. 91 del 31 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate si è espressa favorevolmente sull’applicazione del regime di “realizzo controllato” ex art. 177, co. 2, Tuir in presenza di conferimenti contestuali realizzati con imputazioni differenziate a capitale e a riserva sovrapprezzo. Il documento di prassi assume rilievo perché, da un lato, conferma la compatibilità dei sovrapprezzi differenziati con il meccanismo del realizzo controllato e, dall’altro, chiarisce che la stratificazione fiscale della partecipazione conferita diventa irrilevante quando oggetto dell’apporto è l’intera quota detenuta dal conferente.

La fattispecie rappresentata all’Agenzia delle Entrate riguarda due soci, Tizio e Caio, rispettivamente padre e figlio, titolari di partecipazioni nelle società ALFA S.r.l. e BETA S.r.l. Nella prima società essi detengono, rispettivamente, il 52% e il 48% del capitale sociale; nella seconda società, invece, Tizio detiene il 31%, Caio il 24%, mentre il residuo 45% è detenuto da soggetti terzi estranei alla compagine familiare. Con riferimento alla partecipazione detenuta da Tizio in BETA S.r.l., l’Istanza evidenzia che questa si è formata in due momenti distinti: alla quota originaria del 26%, ottenuta in sede di costituzione della società, ha fatto seguito un incremento del 5%, per effetto di un acquisto da soci terzi. Ne deriva, in capo a Tizio, la presenza di due distinti strati fiscali della partecipazione. Diversamente, le partecipazioni detenute da Caio risultano caratterizzate da un’unica stratificazione fiscale (in quanto ottenute in sede di costituzione).

Muovendo da tali presupposti, gli Istanti rappresentano la volontà di realizzare uno scambio unitario tra le partecipazioni detenute in BETA S.r.l. con quelle detenute in ALFA S.r.l., avvalendosi ai fini fiscali del regime di realizzo controllato previsto dall’art. 177, co. 2, Tuir. L’operazione, secondo quanto descritto nell’Istanza, dovrebbe perfezionarsi mediante un unico atto di conferimento, tale da consentire alla società conferitaria di acquisire, per effetto dell’apporto, la maggioranza dei diritti di voto nella società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento.

Più in particolare, gli Istanti intendono conseguire quella che nella prassi viene definita “neutralità fiscale indotta”. Come noto, il regime di cui all’art. 177, co. 2, Tuir non configura una neutralità fiscale in senso proprio, bensì un criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni ricevute dal conferente, parametrato all’incremento del patrimonio netto della società conferitaria.  Gli Istanti, quindi, rappresentano l’intenzione di “calibrare” l’operazione in modo tale che l’incremento di patrimonio netto iscritto dalla conferitaria corrisponda esattamente al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, in modo tale da evitare l’emersione di plusvalenze imponibili in capo ai conferenti. Per conseguire tale risultato, gli Istanti prospettano un’imputazione differenziata dei rispettivi conferimenti nel patrimonio netto della conferitaria ALFA S.r.l. In particolare, per Tizio l’apporto sarebbe imputato in parte a capitale sociale e in parte a riserva da sovrapprezzo, mentre, per Caio, l’intero importo sarebbe imputato a capitale sociale. Tale articolazione consentirebbe di modulare l’effetto dei singoli conferimenti sulla struttura del patrimonio netto della conferitaria, mantenendo inalterato il valore economico delle partecipazioni detenute ante e post operazione.

Su queste basi viene formulato il primo quesito, con il quale gli istanti chiedono se, anche dopo le modifiche apportate all’art. 177, co. 2, Tuir ad opera del d.lgs. n. 192/2024, possano ritenersi validi i chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012, in ordine alla possibilità di realizzare dei conferimenti con sovrapprezzi differenziati per ciascun conferente. Sul punto, la risposta ad interpello fornisce un riscontro favorevole. L’Agenzia delle Entrate, infatti, chiarisce che le modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 192/2024 sono intervenute per disciplinare l’applicazione del regime anche nelle ipotesi di conferimenti contabilmente minusvalenti. Tali modifiche, pertanto, non incidono sul precedente orientamento amministrativo favorevole in materia di sovrapprezzi differenziati. Ne consegue che, secondo l’Agenzia delle Entrate, continua a ritenersi legittima, nell’ambito di uno scambio di partecipazioni ex art. 177, co. 2, Tuir, la previsione di incrementi di patrimonio netto della società conferitaria articolati in misura diversa tra capitale e sovrapprezzo.

Il secondo quesito, invece, concerne le modalità di determinazione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita da Tizio, tenuto conto che la stessa si è formata attraverso acquisizioni intervenute in momenti diversi e presenta, pertanto, una duplice stratificazione fiscale. Anche sotto tale profilo, il documento di prassi fornisce un riscontro positivo. L’Agenzia delle Entrate, infatti, rappresenta che il parametro rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 177, co. 2, Tuir deve essere individuato nel costo fiscale complessivo della partecipazione conferita, la quale, pertanto, deve essere unitariamente considerata. In questa prospettiva, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la neutralità fiscale può essere indotta confrontando l’aumento complessivo del patrimonio netto della società conferitaria, imputato sia a capitale sociale che a riserva sovrapprezzo, con il costo fiscale complessivo della partecipazione oggetto di conferimento, senza che la precedente articolazione in diversi strati fiscali assuma autonoma rilevanza. In altri termini, viene chiarito che, ove il socio conferisca l’intera quota di partecipazione detenuta, la stratificazione storica del costo fiscale diventa irrilevante ai fini dell’applicazione del realizzo controllato.

2. Considerazioni conclusive e applicative

La risposta ad interpello n. 91 del 31 marzo 2026 costituisce un documento di prassi di particolare interesse per l’analisi del regime di realizzo controllato ex art. 177, co. 2, Tuir, il quale può essere letto congiuntamente agli altri contributi di dottrina presenti sul tema, su tutti lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 29-2021/T.

La fattispecie analizzata dall’Agenzia delle Entrate, infatti, consente di soffermarsi su tre profili applicativi di rilievo quali la liceità delle operazioni preliminari per l’ottenimento del controllo, l’ammissibilità dei sovrapprezzi differenziati e l’irrilevanza della stratificazione fiscale della partecipazione (quando il conferimento ha ad oggetto l’intera partecipazione detenuta dal socio conferente).

Un primo elemento meritevole di attenzione, pur non costituendo oggetto di espresso quesito nell’Istanza, riguarda l’operazione preliminare posta in essere da Tizio con l’acquisto del 5% dai soci terzi, rispetto alla quale l’Agenzia delle Entrate non rileva alcuna criticità. Tale passaggio è decisivo ai fini dell’applicazione dell’art. 177, co 2, TUIR, in quanto, in assenza di tale acquisto, il conferimento congiunto delle partecipazioni detenute da Tizio e Caio non avrebbe consentito alla conferitaria di ottenere il controllo richiesto dalla norma, poiché la somma delle quote originariamente possedute dai due soci avrebbe rappresentato il 50% dei diritti di voto in Assemblea.

Un secondo profilo di interesse è dato dal fatto che la risposta dell’Agenzia delle Entrate non attribuisce uno specifico rilievo alla finalità di passaggio generazionale rappresentata dagli istanti. Il richiamo a tale obiettivo resta sullo sfondo della fattispecie, senza assumere valore decisivo nel percorso argomentativo dell’Agenzia delle Entrate. Ne deriva che i chiarimenti forniti non si fondano sulla particolare natura familiare/riorganizzativa dell’operazione ma sulla sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti dall’art. 177, co. 2, Tuir. In questa prospettiva, la soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate può ritenersi applicabile anche oltre il perimetro delle vicende successorie o familiari.

Il terzo profilo, che coincide con il nucleo della risposta al primo quesito, riguarda l’ammissibilità dei sovrapprezzi differenziati. Sul punto, l’Agenzia si pone in continuità con la risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012, chiarendo che le modifiche apportate nel 2024 all’art. 177, co. 2, Tuir non hanno inciso sulla possibilità di articolare diversamente, per ciascun conferente, l’incremento del patrimonio netto della conferitaria tra capitale e riserva sovrapprezzo. Ciò che rileva, come evidenziato dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate, resta infatti l’ammontare complessivo dell’aumento di patrimonio netto della conferitaria. La specifica imputazione tra capitale nominale e sovrapprezzo non assume, di per sé, rilievo ostativo. Sotto questo profilo, la risposta ad interpello conferma che il sovrapprezzo differenziato continua a rappresentare uno strumento tecnicamente legittimo per calibrare il conferimento in presenza di costi fiscali non allineati tra i soci, così da indurre la neutralità fiscale dell’operazione senza alterare l’equilibrio partecipativo originario. La modifica normativa del 2024, letta alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, non ha dunque mutato la logica di fondo dell’istituto, ma si è limitata a disciplinare espressamente il caso dei conferimenti contabilmente minusvalenti.

L’ultimo aspetto, relativo al secondo quesito, concerne il tema della stratificazione fiscale delle partecipazioni. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ribadendo quanto rappresentato nel corso di Telefisco 2021, chiarisce che quando il conferimento ha ad oggetto l’intera partecipazione detenuta dal socio, il valore fiscalmente riconosciuto deve essere considerato unitariamente, senza quindi attribuire autonoma rilevanza ai singoli strati fiscali formatisi in occasione di acquisti successivi. Ne consegue che, in presenza di un conferimento totalitario, la precedente articolazione storica del costo fiscale non si trasferisce automaticamente sulle partecipazioni ricevute. Gli strati fiscali maturati prima del conferimento perdono, infatti, autonoma rilevanza e vengono assorbiti in una valutazione unitaria della partecipazione conferita. Sotto questo profilo, l’operazione non determina una continuità fiscale in senso tecnico ma una nuova emersione del valore fiscale delle partecipazioni ricevute.

In conclusione, la risposta ad interpello n. 91/2026 offre indicazioni che presentano una portata applicativa ampia e rafforzano la flessibilità operativa dello scambio di partecipazioni ex art. 177, co. 2, Tuir.

BIBLIOGRAFIA

CNN, Studio 29-2021/T, Conferimento di partecipazioni sociali a realizzo controllato: soluzioni di interesse notarile, 23 marzo 2021, est. F. Raponi

Agenzia delle Entrate, risp. 31 marzo 2026, n. 91 in agenziaentrate.gov.it (accesso pubblico)Download

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