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Lettura: Terzi acquirenti di beni di provenienza donativa o successoria e legittimari lesi: nuovi bilanciamenti per la maggiore sicurezza dei traffici giuridici
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Terzi acquirenti di beni di provenienza donativa o successoria e legittimari lesi: nuovi bilanciamenti per la maggiore sicurezza dei traffici giuridici

Ultimo aggiornamento: 28 Gennaio 2026 9:59
Nicola Scarano
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1. Introduzione: le novità in sintesi e lo status quo ante

Per avere contezza, in estrema sintesi, delle rilevanti novità introdotte dalla l. 2 dicembre 2025, n. 182, si consideri un caso paradigmatico di circolazione immobiliare:

– l’intero patrimonio di Tizio si sostanzia nella proprietà di un appartamento;

– Tizio ha tre figli (Primo, Secondo e Terzo) e decide di donare il suo unico appartamento al figlio minore (Terzo);

– alla morte di Tizio, i suoi due figli maggiori (Primo e Secondo) risultano privati della propria quota di legittima (essendo Tizio deceduto pressoché nullatenente).

A questo punto, a seguito del decesso di Tizio, si considerino due ipotesi:

a) Terzo è ancora proprietario dell’appartamento ricevuto in donazione dal padre.

In questo caso, i suoi due fratelli maggiori (Primo e Secondo) – così come in passato, ancora anche in futuro – potranno agire in giudizio per domandare la “riduzione” della donazione e la restituzione del bene da Terzo.

b) Terzo non è più proprietario dell’appartamento perché, nel frattempo, lo ha venduto a Mevio.

In questo caso, in base all’art. 563 c.c. nel testo antecedente alla l. 182/2025, i fratelli di Terzo avrebbero dovuto dapprima pretendere da Terzo il pagamento di una somma necessaria per reintegrare la propria quota di legittima; dopodiché, in caso di escussione infruttuosa del patrimonio di Terzo, avrebbero potuto domandare la restituzione del bene addirittura da Mevio (e dagli eventuali, successivi nuovi proprietari del bene).

Il riflesso di tale disciplina, sul piano della circolazione dei beni, è agevolmente intuibile: Mevio era fortemente disincentivato ad acquistare il bene da Terzo, esistendo l’astratta possibilità (pur statisticamente remota) di doverlo poi restituire ai fratelli di quest’ultimo.

In tale ottica, con l’esplicita finalità di «stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici», è stato completamente riscritto l’art. 563 c.c.: in base alla nuova norma, Mevio potrà acquistare serenamente l’appartamento da Terzo, perché ai fratelli di Terzo viene riconosciuta una sola tutela, vale a dire escutere il patrimonio di Terzo stesso; in caso di escussione infruttuosa del patrimonio di Terzo, i suoi fratelli (Primo e Secondo) non potranno più agire nei confronti di Mevio (terzo acquirente) per ottenere la restituzione del bene.

Mantenendo in mente il caso dianzi esemplificato, si consideri un’ulteriore ipotesi:

c) Terzo – alla morte del padre – risulta ancora proprietario del bene, ma nel frattempo ha iscritto un’ipoteca a carico dello stesso al fine di ottenere un mutuo per liquidità; ipoteca che, evidentemente, riduce considerevolmente il valore economico dell’immobile.

In tal caso, l’art. 561 c.c. prevedeva, quale regola generale, che i fratelli maggiori di Terzo, una volta accertata la lesione della propria quota di legittima, potessero ottenere da Terzo la restituzione dell’appartamento libero «da ogni peso o ipoteca».

Anche per tale norma, il riflesso sul sistema finanziario è di tutta evidenza: la banca era disincentivata a concedere il mutuo a Terzo, ritenendo l’ipoteca sull’appartamento ricevuto per donazione una garanzia insicura, suscettibile di essere compromessa dalle pretese ereditarie dei fratelli maggiori del mutuatario.

La c.d. “provenienza donativa” era, dunque, divenuta un ostacolo non soltanto alla circolazione del bene, ma altresì al conseguimento di finanziamenti da parte degli istituti di credito; cosicché, la l. 182/2025, nella prospettiva di «più ampie e agili possibilità di accesso al credito», ha riscritto l’art. 561 c.c. prevendo che i «pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci».

A fronte del quadro normativo previgente, i rimedi proposti nella prassi, ai fini del superamento delle incertezze in ordine all’acquisto del bene pervenuto alla parte alienante per donazione o testamento, erano essenzialmente tre:

i) la rinuncia all’azione di riduzione (soluzione evidentemente possibile solo nel caso in cui il donante/testatore fosse già deceduto, stante il divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.);

ii) la risoluzione del contratto di donazione per mutuo dissenso (con la conseguenza che il compratore avrebbe acquistato non più dal donatario, ma direttamente dal donante);

iii) la stipula di un contratto di assicurazione, in virtù del quale, a fronte di un premio unico, l’assicuratore assumeva il rischio di tacitare in denaro (ex art. 563, co. 3° c.c.) i legittimari che eventualmente avessero ottenuto l’accoglimento di una domanda di restituzione del bene (soluzione preferibile nella maggior parte dei casi, per l’evidente vantaggio di risolvere l’impasse “autonomamente”, senza convocare il donante a stipulare un contratto di mutuo dissenso o i legittimari del medesimo a stipulare una rinuncia all’azione di riduzione).

Di converso, lo stigma della “provenienza donativa” poteva ritenersi superato allorquando ricorresse, alternativamente, uno dei seguenti presupposti:

i) qualora fossero trascorsi venti anni dalla trascrizione del contratto di donazione (stante il disposto dell’art. 563, co. 1° c.c., nel testo antecedente alla novella);

ii) qualora, decorsi dieci anni dalla morte del donante, non risultasse trascritta alcuna domanda di riduzione (stante il disposto dell’art. 2952, co. 1°, n. 8 c.c., pur limitato ai soli acquisti a titolo oneroso, e più in generale alla luce dell’orientamento giurisprudenziale prevalente in tema di prescrizione dell’azione di riduzione allorquando la lesione di legittima consegua ad una donazione).

Peraltro, vicende di prassi hanno dimostrato che, sebbene le soluzioni dianzi prospettate fossero indubbiamente efficaci, la provenienza del bene per donazione o testamento talvolta scoraggiasse irrimediabilmente l’acquisto, nonostante tutte le rassicurazioni del caso provenienti dal pubblico ufficiale rogante.

Si aggiunga che la problematica sopra illustrata aveva, infine, disincentivato altresì la stipula dei contratti di donazione: la sempre maggior consapevolezza nei consociati, quandanche ad un livello superficiale di mero “sentito dire”, in ordine alle problematiche correlate alla successiva vendita del bene ricevuto per donazione, aveva ingenerato una certa diffidenza in ordine a tale tipologia contrattuale, che – a dispetto di tutto ciò – restava (e resta ancor più oggi) uno strumento insopprimibile in sede di pianificazione patrimoniale.

2. Le novità introdotte dalla l. 2 dicembre 2025, n. 182

2.1. L’alienazione di beni di provenienza donativa o successoria: il nuovo testo degli artt. 563 e 2652 c.c.

Così brevemente tracciato lo status quo ante, la l. 182/2025 ha completamente riscritto l’art. 563 c.c., che – sotto la nuova rubrica «Effetti della riduzione della donazione» – ora testualmente dispone: «La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati».

In tal modo, con una disposizione tanto icastica quanto efficace, il legislatore ha finalmente stabilito che il legittimario, leso o pretermesso a causa della donazione, non potrà più domandare la restituzione del bene nei confronti del terzo che lo abbia acquistato dal donatario.

Al legittimario leso o pretermesso non resterà che agire nei confronti del donatario, a carico del quale la norma prevede testualmente l’obbligo di «compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata».

In caso di escussione infruttuosa del patrimonio del donatario, si profilano per il legittimario leso o pretermesso due possibili esiti:

i) se il donatario (nullatenente) ha trasferito ad un terzo il bene a titolo oneroso, il legittimario leso o pretermesso resterà pregiudicato: nel bilanciamento tra valori – da un lato, quelli latu sensu intesi della famiglia e della solidarietà, che sottendono i diritti ereditari dei legittimari; dall’altro, quello della certezza del diritto e della circolazione dei beni, che sottendono la tutela dei terzi acquirenti – il riformatore, nell’esercizio della discrezionalità legislativa, ha ritenuto di privilegiare questi ultimi;

ii) se il donatario (nullatenente) ha trasferito ad un terzo il bene a titolo gratuito, quest’ultimo dovrà «compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito»: il terzo, dunque, nella peggiore delle ipotesi, sarà tenuto ad un esborso – a favore del legittimario leso o pretermesso – pari al valore del bene ricevuto (a sua volta) in donazione.

Alla regola è prevista un’eccezione, tanto di buon senso quanto facilmente intuibile, poiché viene fatto «salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652»: in base a tale disposizione, se il legittimario leso o pretermesso ha trascritto la domanda di riduzione, l’azione di restituzione resta ancora possibile anche nei confronti dei terzi, qualora questi ultimi abbiano acquistato il bene in forza di un atto trascritto successivamente alla (trascrizione della) domanda di riduzione.

Vi è, poi, un ulteriore aspetto da rimarcare: l’art. 563 c.c. si riferisce testualmente soltanto all’ipotesi in cui la lesione di legittima sia causata da una donazione; ebbene, quid iuris nel caso in cui la legittima sia stata lesa dal defunto per mezzo del testamento (cioè, istituendo un erede o disponendo un legato oltre i limiti della quota disponibile)?

A tal riguardo, occorre segnalare che la l. 182/2025 ha riscritto altresì l’art. 2652, co. 1°, n. 8 c.c., in base al quale, adesso, se la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima viene trascritta quando sono decorsi già tre anni dall’apertura della successione (prima della novella la norma prevedeva un periodo di dieci anni), restano in ogni caso salvi i diritti acquistati dai terzi in forza di atti a titolo oneroso trascritti anteriormente.

Ragionando a contrario sulla base della disposizione anzidetta, i terzi – che acquistano diritti da un erede o da un legatario beneficiato dal defunto oltre i limiti della quota disponibile – restano esposti al rischio di evizione in due ipotesi:

1) se hanno acquistato a titolo oneroso, nei primi tre anni successivi all’apertura della successione;

2) se hanno acquistato a titolo gratuito, senza limiti di tempo (salva la prescrizione dell’azione di riduzione).

D’altro canto, laddove la lesione di legittima sia provocata (non già da una donazione, bensì) da una disposizione testamentaria, le incertezze derivanti dalle possibili pretese ereditarie dei legittimari lesi o pretermessi potranno essere neutralizzate – in futuro così come in passato – con la rinuncia all’azione di riduzione o con un accordo di reintegrazione di legittima, non ostando a tali declinazioni dell’autonomia privata il divieto dei patti successori, trattandosi di successioni ereditarie ormai aperte.

2.2. I possibili abusi della nuova norma

A fronte di tali novità, una prima perplessità che potrebbe insorgere concerne il possibile abuso della nuova norma: una volta ricevuto per donazione l’immobile, il donatario lo trasferisce ad un terzo compiacente (es. il coniuge o un figlio); in questo modo, i futuri legittimari non potranno ottenere la restituzione del bene, ma potranno escutere soltanto il patrimonio del donatario (il quale, peraltro, se nullatenente, non temerà tale evenienza).

Si tratterà di verificare quali rimedi di carattere generale saranno possibili per neutralizzare tale abuso, che – stante le finalità apertamente dichiarate dal legislatore riformatore – si profilerebbe come un’indubbia eterogenesi dei fini.

Prima facie, il rimedio che si potrebbe essere tentati dal considerare è l’azione revocatoria: il legittimario leso o pretermesso – per tutelare il credito, in cui si sostanziano i propri diritti di legittima – agirebbe in giudizio per ottenere l’inefficacia (nei propri confronti) del trasferimento del bene perfezionato dal donatario al terzo, così superando la barriera del nuovo art. 563 c.c.

La ricostruzione dianzi prospettata in via di mera ipotesi – tuttavia – non sembra priva di forzature e complicazioni: in primo luogo, si tratta di verificare se i diritti di legittima siano qualificabili come un «credito» propriamente inteso nell’accezione di cui all’art. 2901 c.c.; in secondo luogo, occorre considerare che, alla luce dell’art. 458 c.c., resta preclusa la possibilità di agire in giudizio per tutelare una posizione giuridica che inerisce ad una futura successione ereditaria e, pertanto, prima di poter (ipoteticamente) domandare la revocatoria dell’atto, con cui il donatario ha trasferito il bene al terzo compiacente, bisognerebbe attendere il decesso del donante (aspetto, quest’ultimo, che nella maggior parte dei casi potrebbe essere determinante, se considerato alla luce della disciplina della prescrizione).

Al contrario, non sembrerebbe venire in rilievo l’azione di simulazione: nel caso sopra ipotizzato, al fine di beneficiare della norma di cui al nuovo testo dell’art. 563 c.c., il donatario trasferisce il bene al terzo compiacente realmente; il trasferimento non è simulato, giacché il terzo compiacente diviene effettivamente il nuovo proprietario del bene (è un caso di interposizione reale – non già fittizia – di persona: se il terzo compiacente, nuovo proprietario del bene, ne disponesse in contrasto con le istruzioni eventualmente impartite dal donatario, tali atti dispositivi sarebbero validi ed efficaci, in quanto posti in essere dal legittimo proprietario del bene).

2.3. I diritti reali di godimento e di garanzia costituiti su beni di provenienza donativa o successoria: il nuovo testo dell’art. 561 c.c.

Occorre, poi, considerare l’eventualità in cui il bene, di cui il donante/testatore ha disposto oltre i limiti della disponibile, sia stato poi dal beneficiario non già trasferito, bensì gravato da un diritto reale c.d. minore (di godimento o di garanzia): si pensi al caso emblematico in cui, per ottenere un mutuo per liquidità, il soggetto, che abbia ricevuto il bene per donazione o testamento, acconsenta ad iscrivere un’ipoteca a carico dello stesso a favore della banca mutuante.

Anche in tal caso, a seguito della novella, occorre distinguere se il bene è stato attribuito per donazione o per testamento.

Se il bene è stato ricevuto per donazione, le future (eventuali) pretese dei legittimari non pregiudicheranno più i diritti dei terzi: la novella – per raggiungere tale scopo – ha eliminato ogni riferimento al «donatario» dall’art. 561, co. 1° c.c. ed ha riscritto l’art. 561, co. 2° c.c. prevedendo ora testualmente che i «pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci».

D’altro canto, a tutela dei legittimari lesi o pretermessi, la medesima disposizione sancisce l’obbligo del donatario di «compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.»

Peraltro, resta in ogni caso espressamente «salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652»: come per il caso del trasferimento a terzi del diritto di proprietà, è del tutto intuitivo che anche i diritti reali c.d. minori (di godimento o di garanzia) non possono prevalere sulle pretese dei legittimari, se questi ultimi hanno trascritto la domanda di riduzione anteriormente alla trascrizione dell’atto di acquisto di detti diritti.

Se il bene è stato ricevuto per testamento, invece, i terzi che hanno acquistato diritti reali c.d. minori sullo stesso potranno confidare esclusivamente sull’art. 2652, co. 1°, n. 8 c.c., già sopra rammentato: tali diritti resteranno impregiudicati soltanto se acquistati a titolo oneroso (1), in forza di un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione (2), sempreché siano già decorsi tre anni dall’apertura della successione (3); qualora manchi anche uno solo di tali presupposti, prevarranno le ragioni dei legittimari lesi o pretermessi, con la conseguenza che – in futuro come in passato – bisognerà continuare a considerare, quantomeno nel primo triennio successivo al decesso, gli strumenti della rinuncia all’azione di riduzione o dell’accordo di reintegrazione di legittima.

3. La decorrenza delle nuove norme.

Sul piano temporale, le novità sopra succintamente tratteggiate non troveranno applicazione immediata indiscriminatamente; sul punto, occorre distinguere in base alla data di apertura della successione del donante/testatore (è, invece, irrilevante la data della donazione).

Se, alla data di entrata in vigore della legge (18 dicembre 2025), la successione ereditaria del donante/testatore non sia ancora aperta, le nuove norme troveranno sicuramente applicazione sin da subito.

Se, invece, alla data di entrata in vigore della legge (18 dicembre 2025), la successione ereditaria del donante/testatore sia già aperta, si profileranno due possibilità:

a) continuerà ad applicarsi la disciplina previgente, in tre casi:

i) se i legittimari lesi o pretermessi hanno già trascritto (e notificato) la domanda di riduzione;

ii) se i legittimari lesi o pretermessi trascrivono (e notificano) la domanda di riduzione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge;

iii) se i legittimari lesi o pretermessi trascrivono (e notificano) un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

In merito a quest’ultimo punto, si noti che – prima della l. 182/2025 – l’atto di opposizione alla donazione (previsto dall’art. 563 c.c. per preservare l’azione di restituzione verso il terzo acquirente, altrimenti pregiudicata in caso di decorso di un ventennio dopo la trascrizione della donazione) aveva rilevanza soltanto nel periodo antecedente all’apertura della successione; infatti, dopo l’apertura della successione, il legittimario leso o pretermesso, per tutelarsi, avrebbe (“semplicemente”) dovuto esperire l’azione di riduzione nei termini di prescrizione di quest’ultima.

Ebbene, in via del tutto eccezionale, fino al 18 giugno 2026, la l. 182/2025 consente di trascrivere (e notificare) l’atto di opposizione alla donazione anche se la successione ereditaria si è già aperta, con il preciso ed unico scopo di mantenere applicabile – in relazione a quella specifica successione – le tutele previste dal previgente art. 563 c.c. La ratio sottesa a tale impiego innovativo, seppur temporalmente limitato, dell’atto di opposizione sembrerebbe questa: l’esercizio dell’azione di riduzione, entro il 18 giugno 2026, in caso di successioni ereditarie particolarmente complesse potrebbe essere particolarmente ostico; si consente, allora, di preservare l’applicazione della disciplina previgente alle successione ereditarie già aperte, anche solo trascrivendo (e notificando) non già la domanda di riduzione, bensì più semplicemente l’atto di opposizione alla donazione;

b) si applicherà la nuova disciplina anche se la successione ereditaria risulti già aperta alla data di entrata in vigore della novella, qualora non ricorra nessuno dei tre casi anzidetti.

4. Riflessioni conclusive

In conclusione, pare opportuno ribadire, pur schematicamente e con brevi righe, quali sono i fondamenti del diritto successorio italiano che restano immutati anche a seguito dell’entrata in vigore della novella:

i) l’ordinamento giuridico continua a riconoscere ai più stretti familiari del defunto – precisamente, il coniuge e i figli, nonché, in mancanza di questi ultimi, altresì gli ascendenti – una quota minima del patrimonio dello stesso (la c.d. quota di legittima), anche contro la sua volontà;

ii) dunque, non cambia il sistema delle disposizioni (art. 536 ss. c.c.) secondo cui è possibile disporre del proprio patrimonio, per donazione o testamento, limitatamente ad una parte dello stesso (c.d. quota disponibile), con la conseguenza che le liberalità e le disposizioni testamentarie eccedenti la quota anzidetta – pur validi ed efficaci medio tempore – restano impugnabili dai legittimari lesi o pretermessi;

iii) non cambiano l’entità della quota di legittima e gli altri diritti riservati ai legittimari;

iv) l’azione di riduzione, contro le disposizioni testamentarie e le liberalità lesive dei diritti di legittima, resta esercitabile dai legittimari soltanto dopo l’apertura della successione: resta, infatti, immutato altresì il divieto dei patti successori ex art. 458 c.c., continuando così ad essere precluso ogni contratto o negozio giuridico unilaterale con cui si intenda regolare i diritti inerenti ad una successione ereditaria prima ancora del decesso della persona della cui morte si tratta;

v) resta, infine, immutata l’azione di restituzione verso il donatario, l’erede o il legatario, al quale il defunto abbia attribuito beni di valore eccedente la quota disponibile: il beneficiario della liberalità o della disposizione testamentaria, soccombente nel giudizio instaurato dal legittimario leso o pretermesso, potrà – ancora – essere tenuto a restituire il bene ricevuto per donazione o testamento.

Le novità riguardano essenzialmente i terzi.

Il tema centrale su cui il legislatore ha (condivisibilmente) ritenuto di dover intervenire non è la posizione del donatario, bensì dei soggetti ai quali il donatario, a sua volta, trasferisca il bene oppure lo conceda in garanzia o godimento.

In tale ottica, la novella realizza un apprezzabilissimo passo in avanti verso quel nuovo orizzonte del diritto successorio italiano da tempo anelato tanto in ambienti accademici, quanto nella prassi; eppure, allo stesso tempo, nulla di più di un “passo”.

È tempo che il legislatore prenda coscienza del mutato contesto sociale ed economico, nel quale la possibilità di disporre liberamente del proprio patrimonio soltanto per la metà, la terza – o, molto più spesso – la quarta parte di esso è avvertita come un’intollerabile limitazione dell’autonomia privata; è tempo che si consenta ai consociati di disporre dei propri futuri diritti successori già prima del decesso; è tempo, in ultima analisi, che si mitighi il divieto dei patti successori e si ridimensionino i diritti di legittima con una riforma profonda ed organica di quella branca del diritto civile che, forse più di ogni altra, interessa direttamente davvero ogni singolo individuo e che, purtuttavia, forse più di ogni altra branca, sembrerebbe essere ad oggi quella maggiormente anacronistica.

BIBLIOGRAFIA  

A. BUCELLI, Dei legittimari. Art. 536-564, in Commentario Schlesinger, Milano, Giuffré, 2012
V. BARBA, La successione dei legittimari, Napoli, Esi, 2020
S. BARONE, Contributo allo studio della tutela giurisdizionale dei diritti riservati ai legittimari, in Riv. dir. civ., 2025, 1, 89 ss.
M. DE PAMPHILIS, Tutela dell’aspettativa successoria, azione di simulazione e interesse ad agire del legittimario “in pectore”, in N. Giur. Comm., 2023, 5, 1170 ss.
M. MARTINO, Attribuzioni “mortis causa” e complessità delle forme di redistribuzione sottese alla successione necessaria, in Riv. dir. civ., 2021, 6, 1057 ss.
A. MUSTO, Simulazione presuccessoria e tutela dei legittimari, Napoli, Esi, 2017
E. TEDESCO, Legittima “in natura” e circolazione dei beni di provenienza successoria: un’occasione mancata (Riflessioni a margine di un recente progetto di riforma degli artt. 561 e 563 c.c.), in Dir. succ. fam., 2024, 3, 963 ss.

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